Direzione lavori

La Direzione Lavori comporta la supervisione e la verifica di tutte le opere di progetto previste, come definite dalla progettazione esecutiva, eseguita dallo studio oppure da altro professionista, sulla scorta e rielaborazione della documentazione autorizzativa e definitiva depositata ed approvata.
Il direttore dei lavori cura quindi che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto.
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico dell’esecuzione di ogni singolo intervento, il Direttore dei Lavori potrà eventualmente avvalersi, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, di uno o più collaboratori con funzioni di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere.
In questo caso, a seconda della complessità e durata dell’opera, il Direttore dei Lavori potrà svolgere una o più delle seguenti mansioni, oppure essere coadiuvato dalle seguenti figure professionali
• Direttore dei Lavori architettonico
• Direttore dei Lavori delle opere civili
• Direttore Lavori delle opere strutturali
• Direttore dei lavori delle opere impiantistiche
• Addetto alla contabilità dei lavori
Nell’ambito di ciascun Settore in cui lostdio opera, il ruolo del Direttore dei Lavori viene sempre ricoperto da un Ingegnere o Architetto di provata esperienza.
Nell’ambito della Direzione dei lavori vengono assicurate le seguenti attività:
• Supervisione artistica e architettonica dell’opera
• Controllo della rispondenza al progetto
• L’organizzazione del cantiere e della sicurezza sul lavoro
• Gestione delle modifiche e varianti
• Emanazione di ordini di servizio
• Contabilità dei lavori
• Valutazione dell’idoneità tecnico professionale dell’Impresa

 

Collaudo tecnico Amministrativo

Per collaudo tecnico-amministrativo di lavori e forniture si intende il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare sia tecnicamente che amministrativamente la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa, la corretto liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l’opera, e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo
Inoltre, poiché lo svilupparsi di nuove e più complesse disposizioni di legge impone sempre più spesso la necessità di effettuare collaudi tecnico-funzionali di apparecchiature ed impianti facenti parte del complesso delle opere oggetto di collaudo, qualora richiesto dalla committenza o previsto dalle normative di legge, il collaudatore provvederà ad effettuare i collaudi tecnico-funzionali necessari.

 

Collaudo tecnico Funzionale

Per collaudo tecnico-funzionale si intende il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale di collaudo atto a stabilire se un impianto funzionalmente soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni capitolari. II collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi l’effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova. Sono esempi di collaudo tecnico-funzionale:
• il complesso delle verifiche atte ad accertare il funzionamento di un impianto antincendio, secondo le normative di legge e/o capitolari
• il complesso delle verifiche strumentali atte ad appurare se un impianto elettrico e conforme alle normative specifiche e/o capitolari

 

Collaudo Statico

Per collaudo statico si intende il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale di collaudo atto a stabilire se la struttura oggetto del collaudo corrisponde al progetto della stessa e se i materiali adoperati sono conformi alle prescrizioni di progetto ed alle vigenti normative in materia. A seconda della complessità dell’opera possono essere prescritte delle prove di carico per verificare il comportamento della struttura in esercizio.